Cosa cambia nella gestione del contratto a termine

A seguito della conversione del dl 78/14 (job act) entra definitivamente in vigore la nuova disciplina del lavoro a tempo determinato che rappresenta oltre il 70% delle nuove assunzioni ed è quindi la forma contrattuale più utilizzata dalle nostre aziende.

La riforma è la terza in due anni e tocca diversi aspetti importanti per la gestione dei contratti di lavoro al fine di rendere l’istituto più flessibile. Il servizio di Consulenza del lavoro di Cna Pistoia evidenzia i seguenti aspetti operativi di maggiore impatto:

  1. Semplificazione: è eliminata la necessità di motivare il contratto a termine con ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo. Il rapporto è quindi libero tra le parti.

  2. Limiti di durata: trentasei mesi complessivi per ciascun singolo contratto comprensivo di proroghe e rinnovi ma anche delle eventuali somministrazioni effettuate attraverso le agenzie interinali.

  3. Limiti di quantità: il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato non può eccedere il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1/1 di ogni anno. Per le imprese fino a cinque dipendenti è consentita una sola assunzione a termine con la sola eccezione di quelli attivati per inizio dell’attività, ragioni sostitutive, stagionali e lavoratori con più di 55 anni. I contratti collettivi potranno stabilire limiti superiori a quelli indicati ed in via transitoria i datori di lavoro hanno fino al 31/12/2014 per rientrare nei parametri e non potranno attivare nuovi contratti a termine finché non rientrano nel limite del 20%.

  4. Proroghe: in precedenza una sola volta ed adesso fino a cinque proroghe nell’arco dei 36 mesi indipendentemente dai rinnovi dei contratti. Quindi uno stesso contratto potrà essere prorogato, ad esempio, fino a cinque volte e rinnovato sempre a tempo determinato (previa interruzione di 20 giorni o 10 se inferiore a 6 mesi) nel limite complessivo di 36 mesi. Tale norma si applica ai contratti a termine stipulati dopo il 24 maggio 2014 mentre quelli in corso a tale data restano soggetti alla previgente disciplina. Sono fatti salve le proroghe intervenute prima della legge di conversione.

  5. Diritto di precedenza: si tratta del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi alla scadenza di un contratto a termine per le stesse mansioni. Per le sostituzioni di maternità il diritto di precedenza si estende anche alle assunzioni a tempo determinato da parte della stessa ditta. L’esercizio di tale richiesta di precedenza nelle assunzioni avviene ad iniziativa del lavoratore interessato che decade dal diritto oltre sei mesi dalla cessazione del contratto ma deve essere informato nella lettera d’assunzione di tale facoltà.

  6. Sanzioni: si aggiunge la specifica sanzione per la violazione del limite del 20% dei contratti a termine nella misura del 20% della retribuzione mensile per tutti i mesi in cui si verifica lo sforamento della percentuale massima di contratti a termine se il dipendente interessato è uno solo. Se più di uno la sanzione sale al 50% della retribuzione per ciascun mese interessato. Non si applica comunque ai contratti a termine in essere ma a quelli in violazione dopo il 31/12/14.

Resta inteso che dovrà essere presta la massima attenzione alla gestione dei contratti a termine per evitare conseguenze gravi per le aziende essendovi stato un inasprimento del regime sanzionatorio.

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