CASSA INTEGRAZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA
Cos’è: ammortizzatore sociale che interviene a sostegno delle imprese industriali in difficoltà, ove si verifichino eventi oggettivamente non evitabili che determinano la sospensione parziale o totale del lavoro, per cause di forza maggiore non imputabili all’azienda, ovvero per contrazione temporanea del mercato o riduzioni di commesse ritenute di breve durata (CIGO), oppure nei casi di crisi aziendale, riorganizzazione aziendale o conversione , ristrutturazione o procedure concorsuali. (CIGS).
Cig Ordinaria
Durata: periodo massimo fino a 13 settimane consecutive (3 mesi), periodo prorogabile eccezionalmente per ulteriori periodi trimestrali fino ad un massimo di 52 settimane (12 mesi).
Misura: 80% della retribuzione globale che ai lavoratori sarebbe spettata , dedotta la quota di contribuzione previdenziale prevista per l’apprendistato.
A chi spetta: operai, impiegati, quadri, oltre che ai soci o non soci delle cooperative, dipendenti delle imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto.
Cig Straordinaria
Le aziende:possono accedere purché abbiano occupato, nei 6 mesi precedenti la richiesta, in media più di 15 dipendenti, salvo alcune eccezioni espressamente indicate dalla Legge.
Durata: 12 mesi in caso di crisi aziendale, prorogabili di ulteriori 12 mesi su autorizzazione del Ministero del Lavoro; fino a due anni per processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; fino a 12 mesi per procedure concorsuali su domande del liquidatore, del liquidatore o del commissario, prorogabili per un periodo ulteriore fino a massimo 6 mesi.
Misura: 80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate.
A chi spetta: operai, impiegati, quadri, i quali abbiano conseguito, presso l’impresa, un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Sono inclusi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, i contratti d’inserimento, i part-time, e gli apprendisti il cui rapporto si è trasformato, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio non espressamente inclusi e gli apprendisti.
CIGS IN DEROGA
Cos’è: ammortizzatore sociale che interviene a sostegno delle imprese in difficoltà, in un regime di deroga alla normativa vigente, dal 2009 per tutte le aziende a prescindere dall’attività svolta e dalla dimensioni aziendali, ove si verifichino eventi oggettivamente non evitabili che determinano la sospensione parziale o totale del lavoro, per cause di forza maggiore non imputabili all’azienda, ovvero per contrazione temporanea del mercato o riduzioni di commesse ritenute di breve durata.
Durata: fino a 180 giorni per ogni lavoratore, nell’anno solare, prorogabile per una durata che deve stabilita da apposito decreto.
Misura: 80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate.
A chi spetta: Operai, intermedi, impiegati, quadri, viaggiatori e piazzisti, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, i quali abbiano conseguito un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni.