Sospese le sanzioni SISTRI fino al 31/12/2014. Scadenza MUD al 30 aprile 2014

Come anticipato nell’ultima comunicazione, nel corso dell’esame del Decreto Milleproroghe la Camera dei Deputati ha inserito un allungamento del periodo di sospensione delle sanzioni SISTRI fino al 31 dicembre 2014.
La legge 27 febbraio 2014, n.15 di conversione del Dl 150/2013 (pubblicata sulla Gu del 28 febbraio e in vigore dal 1° marzo 2014) stabilisce infatti unicamente una estensione della durata del cosiddetto “doppio binario” , ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo osservare anche le prescrizioni relative a registri e formulari di trasporto, godendo di una sospensione delle (sole) sanzioni relative al Sistri (che si applicheranno dal 1°gennaio 2015).

Questa soluzione è certamente meno soddisfacente rispetto alla nostra proposta di prorogare l’operatività del sistema, che per i produttori rimane fissata al 3 marzo, ma ci consente comunque di avere un periodo abbastanza lungo nel corso del quale le imprese non sono soggette a sanzioni rispetto agli adempimenti SISTRI.
La data del 3 marzo dunque può essere considerata come una operatività sperimentale E NON OBBLIGATORIA, mentre restano in vigore fino al 31 dicembre 2014 i classici obblighi cartacei.
Per questo motivo vi chiediamo di segnalare ai nostri uffici eventuali problematiche che le aziende interessate, in regola solo con gli adempimenti cartacei, dovessero incontrare da parte dei trasportatori o gestori in modo da poter intervenire direttamente.

Al contempo, dai confronti avuti con il Ministero dell’Ambiente, emergono alcune ipotesi di esclusione per le piccole imprese (produttori di rifiuti speciali pericolosi da attività artigianali, commerciali e di servizio con meno di dieci dipendenti); tali ipotesi di esclusione sono state oggetto di discussione nel corso dell’ultimo incontro con il Ministero, e potrebbero essere confermate mediante l’approvazione di un apposito decreto, i cui tempi di emanazione (e il dettaglio dei contenuti) sono al momento incerti vista la fase di passaggio al nuovo Governo.
Nel medesimo decreto non sembrano esserci altre semplificazioni rilevanti, ma solo un rinvio ad una valutazione successiva sulla possibilità di superare l’utilizzo dei dispositivi; resterebbe invece confermato l’obbligo di pagamento del contributo annuale per il 2014. Di conseguenza, per i soggetti che restano obbligati al SISTRI, rimangono tutte le criticità da tempo denunciate, criticità che rendono necessario un proseguimento della nostra azione di proposta per il superamento del SISTRI.

Operativamente, tenuto conto di tale contesto, vi forniamo le seguenti indicazioni:

– Per le imprese che rientrano nell’operatività del 3 marzo e già iscritte al SISTRI, è possibile (ma non obbligatorio) procedere con le azioni di riallineamento seguendo le istruzioni allegate

– Con riferimento al pagamento del contributo annuale 2014 fissato al 30 aprile, in considerazione dell’assenza di sanzioni e delle ipotesi ancora in discussione sulle possibili esclusioni, è possibile al momento sospendere qualsiasi richiesta di pagamento fatta dal SISTRI.

– Anche dopo il 3 marzo e fino al 31 dicembre 2014, tutte le imprese dovranno continuare ad adempiere agli adempimenti cartacei (registri di carico e scarico e formulario di trasporto).

– Per le imprese che sono nelle condizioni di operare con il SISTRI, è possibile provare ad utilizzare il sistema in via sperimentale, utilizzando il doppio regime (SISTRI + adempimenti cartacei). Tale utilizzo deve essere inteso in via sperimentale (non vi sono obblighi SISTRI sanzionabili).

– Le imprese che non sono nelle condizioni di operare con il SISTRI (a causa di dispositivi non funzionanti, impossibilità di accesso al SISTRI, riallineamento non andato a buon fine etc.), devono rispettare gli adempimenti cartacei; in questo caso, ove possibile, suggeriamo di conservare l’eventuale documentazione attestante i malfunzionamenti riscontrati. In questi casi, se il trasportatore intende operare con il SISTRI, è possibile continuare ad utilizzare la procedura utilizzata dal 1° ottobre ad oggi.

– Le imprese che sono iscritte al SISTRI in base alle previgenti disposizioni e che non sono più obbligate (produttori, trasportatori e gestori di rifiuti non pericolosi), possono procedere alla cancellazione dal sistema ed alla restituzione dei dispositivi; in ogni caso, anche in attesa di tale cancellazione, non potrà essere richiesto a tali imprese alcun contributo economico SISTRI.

Qualsiasi criticità riscontrata da parte delle imprese può essere segnalata all’indirizzo mail: riallineamentosistri@cna.it (con riferimento non solo alle azioni di riallineamento ma anche rispetto all’utilizzo del sistema nella fase di operatività).

DENUNCIA MUD
Tenuto conto dell’operatività solo parziale del SISTRI con un cosiddetto periodo di “doppio regime” in cui rimangono in vigore gli adempimenti cartacei previsti dal d.lgs. n. 152/2006 e le relative sanzioni (registri carico/scarico;formulari di identificazione rifiuto), vige anche per il 2014 l’obbligo di presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Pertanto entro il 30 aprile 2014 deve essere presentata, in modalità esclusivamente telematica, la Denuncia annuale MUD relativa alla gestione dei rifiuti speciali dell’anno 2013.

In sintesi risultano obbligati alla Comunicazione Rifiuti Speciali del Mud:
1. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
2. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 10
3. Le imprese che svolgono attività di recupero e smaltimento rifiuti
4. I soggetti che esercitano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti (trasportatori)
5. I commercianti e gli intermediari senza detenzione

ESONERO SETTORE ESTETICA (estetisti, acconciatori, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, manicure, podologo ecc..)
I soggetti che svolgono attività di servizio alla persona che producono SOLO rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 180103: aghi e taglienti usati) assolvono all’obbligo di annotazione nel registro di carico/scarico e di comunicazione MUD con la sola conservazione dei formulari di identificazione presso la sede dell’impresa. Rimane invece invariato il rispetto della definizione di “deposito temporaneo” che non può avere una durata superiore ad un anno mediante il conferimento ad idonee imprese autorizzate per l’avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.

Invitiamo le aziende interessate a consegnare urgentemente all’ufficio CNA di riferimento i registri di carico/scarico nonché i formulari di identificazione relativi ai movimenti dell’intero anno 2013 al fine di permetterci di provvedere, entro la scadenza indicata, alla presentazione della suddetta pratica nelle tempistiche previste.

 

Per ulteriori informazioni:

CSA S.C.R.L.

Via Enrico Fermi 1/a int. 22 – 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573 921280 – Fax 0573 531485

www.csacna.it

E-mail: csa@csacna.it

 

 

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