E’ ormai chiaro che anche i piccoli imprenditori, se sprovvisti di “autonoma organizzazione”, non sono assoggettabili all’IRAP. E’ quanto emerge dalle pronunce della Corte di Cassazione che, con tre sentenze depositate ieri (cfr. Sentenze n. 21122 <http://www2.cna.it/servizi/fiscale/com/2010/allegati/cassazione-21122-10.pdf> , 21123 <http://www2.cna.it/servizi/fiscale/com/2010/allegati/cassazione-21123-10.pdf> e 21124 <http://www2.cna.it/servizi/fiscale/com/2010/allegati/cassazione-21124-10.pdf> ), ha chiarito il principio generale dell’IRAP e le ragioni per le quali tale imposta non è dovuta, nei casi di specie, da un coltivatore diretto, un tassista ed un artigiano.
La Suprema Corte è intervenuta nel merito, precisando che le imprese rientranti nella definizione di piccolo imprenditore di cui all’articolo 2083 del c.c., possono anche non avere quell’elemento organizzativo che obbliga al pagamento dell’IRAP. E’ utile ricordare che, ai sensi del citato articolo 2083 c.c., sono piccoli imprenditori “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia”.