La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con una circolare emessa d’intesa con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione delle disposizioni che consentono di ottenere il rilascio del DURC anche in presenza di debito contributivo rilevato dagli enti previdenziali. Ciò sarà possibile per quelle imprese in possesso di una certificazione attestante la reale sussistenza di crediti verso le pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai contributi non versati. Un meccanismo per superare quegli ostacoli che impediscono alle aziende di ottenere il Durc anche quando i mancati versamenti dipendono proprio dalle mancate riscossioni… La circolare ministeriale che abbiamo citato è la 40/2013 e fa riferimento ad una precisa disposizione normativa inserita al comma 5 dell’Art. 13 bis del DL 52/2012. A prescindere da numeri e sigle invitiamo le imprese interessate a prendere visione di questi chiarimenti ministeriali che sono stati più volte sollecitati dalla nostra organizzazione. Un provvedimento che, almeno sulla carta, sembra in grado di eliminare il paradosso sopra descritto: chi, pur essendo creditore della Pubblica Amministrazione e, per questo, contemporaneamente debitore degli Istituti Previdenziali, non può ottenere il Durc. I crediti di cui si parla sono quelli vantati nei confronti di Amministrazioni Statali, Enti Pubblici Nazionali, Regioni, Enti Locali e Asl. Devono essere certificati, liquidi, esigibili e di importo almeno pari alla contribuzione non versata. In tali casi i Durc conterranno il dettaglio di tale compensazione e gli estremi dei crediti oggetto della stessa. Crediti attestati nel Durc che potranno in qualche modo favorire l’ottenimento di anticipazioni dal sistema bancario.
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